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Legge 24/05/1926 n. 898

Art. 87.

1. I Ministri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle opere previste nel progetto di massima si riferisca ad opere da eseguirsi a periodi successivi.

2. Qualora si abbiano eventualmente progetti già compilati a cura delle amministrazioni competenti, gli Enti che chiedono la concessione possono farli propri, però la spesa sostenuta per la loro compilazione sarà dedotta dall'ammontare delle annualità di rimborso convenute caso per caso.

Art. 88.

1. La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire:

a) il termine in cui dovranno essere iniziati e compiuti i lavori;

b) l'ordine della loro esecuzione;

c) il numero e l'importo delle annualità in cui dovrà essere effettuato il rimborso da parte dello Stato della spesa risultante dal progetto aumentata fino al 20%;

d) le penalità a carico del concessionario per il caso di ritardo ingiustificato nel compimento dei lavori;

e) la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali vertenze.

2. Nella convenzione potrà anche stabilirsi la facoltà della amministrazione di provvedere in qualunque tempo alla revoca ed al riscatto della concessione. In essa si determineranno le modalità della risoluzione e del riscatto e della conseguente presa in consegna delle opere eseguite e si richiameranno le disposizioni di cui all'art. 78 del presente regolamento, concernenti lo inadempimento delle concessioni.

Art. 89.

1. Qualora trattisi di concessione fatta col sistema del pagamento dei contributi in annualità , nella convenzione dovrà sempre riservarsi all'amministrazione la facoltà di riscattare in tutto o in parte le convenute annualità , pagando il capitale corrispondente alle annualità insolute depurate degli interessi non ancora maturati.

Art. 90.

1. Gli uffici del genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti dell'istruttoria al Ministero competente, il quale provvede alla approvazione dei progetti, e restituisce, ove nulla osti, la convenzione all'ufficio competente, perché, previa trascrizione su carta legale, venga accettata e sottoscritta dal richiedente la concessione. La firma dovrà essere autenticata dal funzionario dell'ufficio delegato ai contratti.

2. L'ufficio rimette poi l'atto al Ministero competente, che, d'intesa col Ministero delle finanze, provvede con formale decreto alla definitiva concessione, determinando in base alla spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento, l'importo che, in misura invariabile e qualunque sia per risultare l'effettivo costo dei lavori previsti, salvo quanto dispone il successivo art. 93, dovrà essere corrisposto al concessionario in quel numero di annualità che saranno stabilite nella convenzione, in relazione agli stanziamenti di bilancio.

Art. 91.

1. Emanato il decreto di concessione si provvede, con le norme e secondo la competenza segnata dagli artt. 62, 63, 64, del R.D. 30/12/1923 n. 3267, alla compilazione, pubblicazione e successiva approvazione degli elenchi dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto preso a base della concessione.

CAPO II Costituzione e funzionamento dei consorzi per il rimboschimento ed il rinsaldamento di terreni vincolati

Art. 100.

1. La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati, prevista dagli artt. 76 e 79 del R.D. 30-12-1923 n. 3267 potrà esse- re esercitata soltanto dopo che i progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati avranno ottenuto l'approvazione del comitato forestale o quella del Magistrato alle acque, nel caso di terreni compresi nel compartimento di questo.

Art. 101.

1. Approvati i progetti, gli ispettorati forestali provvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonchè alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati.

2. La pubblicazione sarà fatta all'albo del comune e per un periodo di trenta giorni, durante il quale gli interessati avranno facoltà di presentare ricorsi e fare opposizioni.

3. Trascorso detto periodo il sindaco invierà i reclami al comitato forestale od al Magistrato alle acque, i quali con le loro osservazioni trasmetteranno gli atti al Ministero per l'economia nazionale per le definitive determinazioni.

4. La dichiarazione di pubblica utilità sarà fatta dal Ministero per l'economia nazionale col decreto col quale si approva definitivamente il progetto.

Art. 102.

1. Qualora siano costituiti i consorzi di cui all'art. 75 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli ispettorati forestali e sottoposti all'approvazione dei comitati forestali.

2. La contabilità dei fondi consorziali affidata alla ragioneria dell'amministrazione provinciale ed il servizio di cassa al tesoriere della provincia, il qua- le provvede ai pagamenti in seguito ad ordini rilasciati dal presidente del comitato forestale. L'aggio da corrispondersi al tesoriere sarà prelevato dai contributi degli Enti consorziati.

3. Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'ispettorato forestale sarà provveduto con apertura di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato.

4. Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.

5. Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti.

6. Il collaudo dei lavori sarà eseguito da una commissione nominata nel proprio seno dal comitato forestale.

7. Nelle provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque i comitati forestali eserciteranno le attribuzioni che in materia di rimboschimenti e rinsaldamenti sono esercitate dai comitati delle altre provincie del regno. Però il loro programma annuale di lavoro deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Magistrato suddetto, il quale, esercitando la sua alta sorveglianza sull'attuazione di esso, curerà il coordinamento dell'attività dei comitati del proprio compartimento.

 

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